Per la vostra sicurezza, la legislazione in materia di trasporto di persone in autobus è sempre più regolamentata.
Desideriamo ricordarvi i punti più importanti per permettervi di preparare il vostro prossimo viaggio nelle migliori condizioni.
La regolamentazione dell’orario di lavoro dei conducenti
L’orario di servizio
L’arco orario della giornata lavorativa è l’intervallo esistente tra due riposi giornalieri successivi, o tra un riposo settimanale e il riposo giornaliero immediatamente precedente o seguente.
La sua durata normale è di 12 ore, ma può essere prolungata per i conducenti:
- fino a 14 ore nei servizi occasionali e turistici;
- fino a 18 ore nel caso di doppio equipaggio (almeno due conducenti a bordo del veicolo, ad eccezione della prima ora di guida in equipaggio durante la quale la presenza di un solo conducente può essere sufficiente).
Non bisogna dimenticare che il conducente ha iniziato la sua giornata prima di prendervi in carico, e la terminerà dopo avervi lasciato al ritorno.
La durata del lavoro
La durata giornaliera di lavoro effettivo, pari all’arco orario della giornata lavorativa, diminuita della durata totale delle interruzioni, non può superare le 10 ore.
Può tuttavia essere estesa per i conducenti a 12 ore una volta alla settimana, o anche due volte alla settimana.
Se il conducente deve svolgere una parte del suo lavoro tra le 24:00 e le 5:00, la durata giornaliera della giornata lavorativa corrispondente non potrà in nessun caso superare le 10 ore (e non potrà quindi essere estesa a 12 ore).
La durata settimanale non può superare le 48 ore in una settimana isolata e le 44 ore settimanali in media su 12 settimane.
Il giorno di riposo dopo 6 giorni di lavoro
Il Codice del lavoro prevede inoltre che un dipendente non possa lavorare più di 6 giorni consecutivi per settimana civile.
Il numero di periodi di guida giornaliera, che implica indirettamente l’esistenza di una durata settimanale di guida, è limitato a 6 giorni consecutivi.
Per questo motivo, per tutti i viaggi in Francia di durata superiore a 6 giorni, il noleggio di un autobus con conducente per una giornata in loco è obbligatorio.
La regola dei 12 giorni
Il Regolamento europeo del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto con autobus e pullman è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 novembre 2009.
Questo regolamento reintroduce, nella normativa comunitaria, la cosiddetta regola dei “12 giorni”:
Di conseguenza, a partire dal 4 giugno 2010, un conducente che effettua un servizio di trasporto internazionale occasionale potrà posticipare il suo riposo settimanale alla fine di 12 periodi di 24 ore a partire dal precedente periodo di riposo settimanale normale, a condizione che:
– Il servizio di trasporto internazionale occasionale comprenda almeno un periodo di 24 ore in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio è iniziato.
– E che il conducente, al termine della deroga, usufruisca di due periodi di riposo settimanale regolari (90 ore), o di un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore) e di un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
Attenzione, la riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente di riposo preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla fine del periodo di deroga.
A partire dal 1° gennaio 2014, in caso di ricorso alla regola dei 12 giorni, dovranno essere rispettate condizioni supplementari:
– il veicolo dovrà essere dotato di un cronotachigrafo.
– e, in caso di guida nell’arco orario compreso tra le 22:00 e le 6:00, sarà necessario ricorrere al doppio equipaggio, oppure limitare il tempo di guida continua del conducente a 3 ore.
Una volta partiti…
Il conducente, per motivi di sicurezza, può essere portato a frazionare le interruzioni di guida (pause) previste dal contratto nel rispetto della normativa sociale europea. Se la sicurezza si basa in gran parte sul conducente, il ruolo del committente rimane comunque essenziale, in particolare per ricordare ai passeggeri:
– l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza, negli autobus che ne sono dotati (si tratta degli autobus nuovi immatricolati dal 1° ottobre 1999).
– la necessità di una calma sufficiente per non distrarre il conducente, e l’obbligo di rimanere correttamente seduti durante il viaggio.
– il rispetto degli orari di ritorno nell’autobus dopo una visita (o un’escursione), indispensabile per il rispetto del tempo di trasporto programmato e degli obblighi normativi.
La guida giornaliera
La durata massima di guida giornaliera (tra due periodi di riposo giornaliero, o giornaliero e settimanale), costituita dalla somma di tutti i periodi di guida ad esclusione di qualsiasi altra attività, è limitata a 9 ore, durata che può essere estesa a 10 ore due volte per settimana civile.
La guida continua
Lo stesso conducente non può guidare per più di 4 ore e 30 minuti senza interruzione, tempo al termine del quale dovrà osservare una pausa ininterrotta di almeno 45 minuti (a meno che non prenda un periodo di riposo, giornaliero o settimanale); questa pausa può essere sostituita da una pausa di almeno 15 minuti seguita da una pausa di almeno 30 minuti distribuite durante (e quindi prima della fine) del periodo di guida continua.
Il nuovo regolamento definisce espressamente la pausa come “qualsiasi periodo durante il quale un conducente non ha il diritto di guidare o di svolgere altre mansioni e che deve permettergli unicamente di riposare”; durante la sua pausa, il vostro conducente non è quindi più a vostra disposizione, né a quella del suo datore di lavoro.
La durata di guida continua è ridotta da 4 ore e 30 minuti a 4 ore nel caso di lavoro notturno (tra le 21:00 e le 6:00).
Pause, riposi e interruzioni
Durante i periodi cosiddetti di interruzione, e naturalmente di riposo, il conducente non è a disposizione del datore di lavoro (né dei clienti); non deve quindi conformarsi alle sue (loro) direttive, e può dedicarsi liberamente ad attività personali.
Riposo giornaliero
In ogni periodo di 24 ore trascorse dopo la fine di un riposo giornaliero o settimanale, il conducente dovrà aver preso un nuovo riposo giornaliero.
La durata del riposo giornaliero è fissata a 11 ore consecutive, potendo essere:
– ridotta a un minimo di 9 ore consecutive, nel limite di 3 volte tra due riposi settimanali;
– frazionata in due periodi, di cui il primo deve essere un periodo ininterrotto di almeno 3 ore, seguito da un secondo periodo ininterrotto di almeno 9 ore.
Caso particolare: nel caso in cui un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un treno, e che prenda contemporaneamente un periodo di riposo giornaliero normale (cioè di 11 ore), questo periodo di riposo può essere interrotto al massimo due volte da altre attività la cui durata totale non superi un’ora, a condizione che il conducente disponga, durante questo periodo di riposo, di una cuccetta.
La classificazione degli autobus
Con decreto del 19 marzo 2002, la Francia beneficia ora di un proprio sistema di classificazione degli autobus turistici e si unisce ai numerosi paesi europei che hanno già scelto questo sistema, permettendo così alla clientela di identificare meglio l’offerta dei trasportatori.
Questa classificazione presenta per voi numerosi vantaggi:
– Valorizzare il turismo in autobus offrendo così una garanzia di qualità alla clientela.
– Offrire alla clientela un mezzo di confronto per una migliore leggibilità dell’offerta.
– Proporre alla clientela un livello di servizio adatto alle sue esigenze.
D’ora in poi, la classificazione degli autobus prevede delle stelle, come quella degli hotel. Ad oggi, solo le imprese di trasporto in possesso di un’abilitazione turistica sarebbero obbligate a far classificare i propri autobus.
