Condizioni di vendita
In conformità all’articolo R.211-12 del Codice del Turismo, le brochure e i contratti di viaggio proposti dagli agenti di viaggio ai loro clienti devono includere per esteso le seguenti condizioni generali derivanti dagli articoli da R.211-3 a R.211-11 del Codice del Turismo.
GENERALI
In conformità agli articoli L.211-7 e L.211-17 del Codice del Turismo, le disposizioni degli articoli da R.211-3 a R.211-11 del Codice del Turismo, il cui testo è riprodotto di seguito, non sono applicabili alle operazioni di prenotazione o vendita di titoli di trasporto che non rientrano nell’ambito di un pacchetto turistico.
La brochure, il preventivo, la proposta, il programma dell’organizzatore costituiscono l’informazione preliminare di cui all’articolo R.211-5 del Codice del Turismo. Pertanto, in assenza di disposizioni contrarie figuranti sul fronte del presente documento, le caratteristiche, le condizioni particolari e il prezzo del viaggio, come indicati nella brochure, nel preventivo, nella proposta dell’organizzatore, saranno contrattuali a partire dalla firma del modulo di iscrizione.
In assenza di brochure, preventivo, programma e proposta, il presente documento costituisce, prima della sua firma da parte dell’acquirente, l’informazione preliminare, di cui all’articolo R.211-5 del Codice del Turismo. Sarà nullo in mancanza di firma entro 24 ore dalla sua emissione.
In caso di cessione del contratto, il cedente e/o il cessionario sono preventivamente tenuti a saldare le spese che ne derivano. Qualora tali spese eccedano gli importi esposti nel punto vendita e quelli menzionati nei documenti contrattuali, verranno fornite le relative giustificazioni.
SUD EVASION ha stipulato con la compagnia assicurativa GENERALI, 243 boulevard Albin Durand a Carpentras, un contratto di assicurazione che garantisce la sua Responsabilità Civile Professionale.
Estratto del Codice del Turismo.
Articolo R.211-3:
Fatte salve le esclusioni previste al terzo e quarto comma dell’articolo L. 211-7, ogni offerta e ogni vendita di prestazioni di viaggio o di soggiorno danno luogo alla consegna di documenti appropriati che rispondono alle regole definite dalla presente sezione.
In caso di vendita di titoli di trasporto aereo o di titoli di trasporto su linea regolare non accompagnata da prestazioni legate a tali trasporti, il venditore rilascia all’acquirente uno o più biglietti di passaggio per la totalità del viaggio, emessi dal vettore o sotto la sua responsabilità.
Nel caso di trasporto a richiesta, il nome e l’indirizzo del vettore, per conto del quale i biglietti sono emessi, devono essere menzionati.
La fatturazione separata dei diversi elementi di un medesimo pacchetto turistico non sottrae il venditore agli obblighi che gli sono imposti dalle disposizioni regolamentari della presente sezione.
Articolo R.211-3-1:
Lo scambio di informazioni precontrattuali o la messa a disposizione delle condizioni contrattuali è effettuato per iscritto. Possono avvenire per via elettronica nelle condizioni di validità e di esercizio previste dagli articoli da 1369-1 a 1369-11 del codice civile. Sono menzionati il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del venditore, nonché l’indicazione della sua iscrizione al registro previsto alla lettera a dell’articolo L. 141-3 o, se del caso, il nome, l’indirizzo e l’indicazione dell’iscrizione della federazione o dell’unione menzionate al secondo comma dell’articolo R. 211-2.
Articolo R.211-4:
Prima della conclusione del contratto, il venditore deve comunicare al consumatore le informazioni sui prezzi, le date e gli altri elementi costitutivi delle prestazioni fornite in occasione del viaggio o del soggiorno, quali:
1° La destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporti utilizzati;
2° La modalità di alloggio, la sua ubicazione, il suo livello di comfort e le sue principali caratteristiche, la sua omologazione e la sua classificazione turistica corrispondente alla regolamentazione o agli usi del paese ospitante;
3° Le prestazioni di ristorazione proposte;
4° La descrizione dell’itinerario quando si tratta di un circuito;
5° Le formalità amministrative e sanitarie da espletare da parte dei cittadini o dei residenti di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo in caso, in particolare, di attraversamento delle frontiere, nonché i loro tempi di espletamento;
6° Le visite, le escursioni e gli altri servizi inclusi nel pacchetto o eventualmente disponibili con un supplemento di prezzo;
7° La dimensione minima o massima del gruppo che consente la realizzazione del viaggio o del soggiorno e, se la realizzazione del viaggio o del soggiorno è subordinata a un numero minimo di partecipanti, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento del viaggio o del soggiorno; tale data non può essere fissata a meno di ventuno giorni prima della partenza;
8° L’importo o la percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto alla conclusione del contratto, nonché il calendario di pagamento del saldo;
9° Le modalità di revisione dei prezzi come previste dal contratto in applicazione dell’articolo R. 211-8;
10° Le condizioni di annullamento di natura contrattuale;
11° Le condizioni di annullamento definite negli articoli R. 211-9,
R. 211-10 e R. 211-11;
12° L’informazione relativa alla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le conseguenze di alcuni casi di annullamento o di un contratto di assistenza che copra alcuni rischi particolari, in particolare le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia;
13° Quando il contratto include prestazioni di trasporto aereo, l’informazione, per ogni tratta di volo, prevista dagli articoli da R. 211-15 a R. 211-18.
Articolo R.211-5:
L’informazione preliminare fornita al consumatore impegna il venditore, a meno che in essa il venditore non si sia espressamente riservato il diritto di modificarne alcuni elementi. In tal caso, il venditore deve indicare chiaramente in quale misura tale modifica può intervenire e su quali elementi.
In ogni caso, le modifiche apportate all’informazione preliminare devono essere comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto.
Articolo R.211-6:
Il contratto concluso tra il venditore e l’acquirente deve essere scritto, redatto in duplice esemplare di cui uno è consegnato all’acquirente, e firmato da entrambe le parti. Quando il contratto è concluso per via elettronica, si applicano gli articoli da 1369-1 a 1369-11 del codice civile. Il contratto deve contenere le seguenti clausole:
1° Il nome e l’indirizzo del venditore, del suo garante e del suo assicuratore, nonché il nome e l’indirizzo dell’organizzatore;
2° La destinazione o le destinazioni del viaggio e, in caso di soggiorno frazionato, i diversi periodi e le loro date;
3° I mezzi, le caratteristiche e le categorie dei trasporti utilizzati, le date e i luoghi di partenza e di ritorno;
4° La modalità di alloggio, la sua ubicazione, il suo livello di comfort e le sue principali caratteristiche e la sua classificazione turistica in virtù delle regolamentazioni o degli usi del paese ospitante;
5° Le prestazioni di ristorazione proposte;
6° L’itinerario quando si tratta di un circuito;
7° Le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale del viaggio o del soggiorno;
8° Il prezzo totale delle prestazioni fatturate, nonché l’indicazione di ogni eventuale revisione di tale fatturazione in virtù delle disposizioni dell’articolo R. 211-8;
9° L’indicazione, se del caso, delle tasse o imposte relative a determinati servizi quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno quando non sono incluse nel prezzo della o delle prestazioni fornite;
10° Il calendario e le modalità di pagamento del prezzo; l’ultimo versamento effettuato dall’acquirente non può essere inferiore al 30% del prezzo del viaggio o del soggiorno e deve essere effettuato al momento della consegna dei documenti che consentono di realizzare il viaggio o il soggiorno;
11° Le condizioni particolari richieste dall’acquirente e accettate dal venditore;
12° Le modalità con cui l’acquirente può presentare al venditore un reclamo per inesecuzione o cattiva esecuzione del contratto, reclamo che deve essere indirizzato nel più breve tempo possibile, con qualsiasi mezzo che consenta di ottenere una ricevuta di ritorno al venditore, e, se del caso, segnalato per iscritto, all’organizzatore del viaggio e al prestatore di servizi interessati;
13° La data limite di informazione dell’acquirente in caso di annullamento del viaggio o del soggiorno da parte del venditore nel caso in cui la realizzazione del viaggio o del soggiorno sia legata a un numero minimo di partecipanti, conformemente alle disposizioni del 7° dell’articolo R. 211-4;
14° Le condizioni di annullamento di natura contrattuale;
15° Le condizioni di annullamento previste dagli articoli R. 211-9,
R. 211-10 e R. 211-11;
16° Le precisazioni relative ai rischi coperti e all’importo delle garanzie ai sensi del contratto di assicurazione che copre le conseguenze della responsabilità civile professionale del venditore;
17° Le indicazioni relative al contratto di assicurazione che copre le conseguenze di alcuni casi di annullamento sottoscritto dall’acquirente (numero di polizza e nome dell’assicuratore) nonché quelle relative al contratto di assistenza che copre alcuni rischi particolari, in particolare le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia; in questo caso, il venditore deve consegnare all’acquirente un documento che precisi al minimo i rischi coperti e i rischi esclusi;
18° La data limite di informazione del venditore in caso di cessione del contratto da parte dell’acquirente;
19° L’impegno a fornire all’acquirente, almeno dieci giorni prima della data prevista per la sua partenza, le seguenti informazioni:
a) Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale del venditore o, in mancanza, i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono degli organismi locali in grado di aiutare il consumatore in caso di difficoltà o, in mancanza, il numero di telefono che consente di stabilire con urgenza un contatto con il venditore;
b) Per i viaggi e i soggiorni di minori all’estero, un numero di telefono e un indirizzo che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile in loco del suo soggiorno;
20° La clausola di risoluzione e di rimborso senza penalità delle somme versate dall’acquirente in caso di mancato rispetto dell’obbligo di informazione previsto al 13° dell’articolo R. 211-4;
21° L’impegno a fornire all’acquirente, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno, gli orari di partenza e di arrivo.
Articolo R.211-7: L’acquirente può cedere il suo contratto a un cessionario che soddisfi le stesse condizioni per effettuare il viaggio o il soggiorno, purché tale contratto non abbia prodotto alcun effetto.
Salvo stipulazione più favorevole al cedente, quest’ultimo è tenuto a informare il venditore della sua decisione con qualsiasi mezzo che consenta di ottenere una ricevuta di ritorno al più tardi sette giorni prima dell’inizio del viaggio. Quando si tratta di una crociera, tale termine è esteso a quindici giorni. Questa cessione non è soggetta, in nessun caso, a un’autorizzazione preventiva del venditore.
Articolo R.211-8: Quando il contratto prevede una possibilità espressa di revisione del prezzo, nei limiti previsti dall’articolo L. 211-12, deve menzionare le precise modalità di calcolo, sia al rialzo che al ribasso, delle variazioni dei prezzi, e in particolare l’importo delle spese di trasporto e delle tasse ad esse relative, la valuta o le valute che possono avere un’incidenza sul prezzo del viaggio o del soggiorno, la parte del prezzo a cui si applica la variazione, il tasso della valuta o delle valute prese come riferimento al momento della determinazione del prezzo figurante nel contratto.
Articolo R.211-9: Quando, prima della partenza dell’acquirente, il venditore si trova costretto ad apportare una modifica a uno degli elementi essenziali del contratto, come un aumento significativo del prezzo, e quando non rispetta l’obbligo di informazione menzionato al 13° dell’articolo R. 211-4, l’acquirente può, senza pregiudizio dei ricorsi per il risarcimento di eventuali danni subiti, e dopo esserne stato informato dal venditore con qualsiasi mezzo che consenta di ottenere una ricevuta di ritorno:
o risolvere il contratto e ottenere senza penalità il rimborso immediato delle somme versate;
o accettare la modifica o il viaggio sostitutivo proposto dal venditore; un addendum al contratto che precisi le modifiche apportate viene quindi firmato dalle parti; ogni diminuzione di prezzo viene dedotta dalle somme eventualmente ancora dovute dall’acquirente e, se il pagamento già effettuato da quest’ultimo eccede il prezzo della prestazione modificata, l’importo in eccesso deve essergli restituito prima della data della sua partenza.
Articolo R.211-10: Nel caso previsto all’articolo L. 211-14, quando, prima della partenza dell’acquirente, il venditore annulla il viaggio o il soggiorno, deve informare l’acquirente con qualsiasi mezzo che consenta di ottenere una ricevuta di ritorno; l’acquirente, senza pregiudizio dei ricorsi per il risarcimento di eventuali danni subiti, ottiene dal venditore il rimborso immediato e senza penalità delle somme versate; l’acquirente riceve, in questo caso, un’indennità almeno pari alla penalità che avrebbe subito se l’annullamento fosse intervenuto per sua causa a tale data. Le disposizioni del presente articolo non ostacolano in alcun caso la conclusione di un accordo amichevole avente ad oggetto l’accettazione, da parte dell’acquirente, di un viaggio o soggiorno sostitutivo proposto dal venditore.
Articolo R.211-11: Quando, dopo la partenza dell’acquirente, il venditore si trova nell’impossibilità di fornire una parte preponderante dei servizi previsti dal contratto che rappresentano una percentuale non trascurabile del prezzo onorato dall’acquirente, il venditore deve immediatamente adottare le seguenti disposizioni senza pregiudizio dei ricorsi per il risarcimento di eventuali danni subiti:
o proporre prestazioni in sostituzione di quelle previste, sopportando eventualmente qualsiasi supplemento di prezzo e, se le prestazioni accettate dall’acquirente sono di qualità inferiore, il venditore deve rimborsargli, al suo ritorno, la differenza di prezzo;
o, se non può proporre alcuna prestazione sostitutiva o se queste sono rifiutate dall’acquirente per motivi validi, fornire all’acquirente, senza supplemento di prezzo, titoli di trasporto per assicurare il suo ritorno in condizioni che possano essere considerate equivalenti verso il luogo di partenza o verso un altro luogo accettato da entrambe le parti.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili in caso di mancato rispetto dell’obbligo previsto al 13° dell’articolo R. 211-4.
PARTICOLARI
Valide dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 “HISCOX” assicurazioni – Contratto n° RCP0233365
CAMERE INDIVIDUALI:
Sempre meno ben situate e più piccole delle camere doppie, sebbene più costose. L’assegnazione di una camera per una persona singola è soggetta a un supplemento. La sua assegnazione può essere garantita solo nella misura in cui sia stata ottenuta. In caso di impossibilità, l’importo della prestazione non fornita sarà rimborsato.
CAMERE “DA CONDIVIDERE”:
Nel caso in cui la composizione di un gruppo fosse tale che un viaggiatore iscritto da solo si trovasse da solo in una camera detta “da condividere”, dovrà obbligatoriamente pagare il supplemento per la camera individuale.
Per 2 persone che condividono una camera doppia, in caso di annullamento di una di queste 2 persone, la seconda dovrà pagare il supplemento per una camera individuale.
BAGAGLI
Non siamo responsabili degli oggetti dimenticati e che potrebbero essere rubati. Inoltre, dato il numero crescente di oggetti personali dimenticati dai clienti negli hotel o nei ristoranti e la difficoltà di identificarli, ci sarà impossibile occuparci sia della ricerca che della restituzione degli oggetti.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
A causa degli imprevisti sempre possibili nei viaggi, in particolare all’estero, i partecipanti sono avvertiti che quanto loro descritto costituisce la regola, ma che possono riscontrare e subire eccezioni per le quali ci scusiamo in anticipo. I prezzi, gli orari e gli itinerari menzionati in questo programma non sono contrattuali e possono essere modificati (vedi articolo 5. l’agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di sciopero).
PROGRAMMI DI VIAGGIO
La composizione del programma dei nostri viaggi è stabilita al momento della prenotazione. Questa è definitiva; tuttavia, la nostra agenzia si riserva il diritto di modificare gli itinerari delle escursioni, così come la cronologia dello svolgimento di un viaggio, a causa di un evento imprevedibile o di forza maggiore che possa nuocere alla sicurezza dei nostri clienti, nonché alla buona esecuzione del viaggio in corso.
NOTA IMPORTANTE
Tutti i nostri tour sono realizzabili con un minimo di 35 partecipanti, salvo menzioni particolari (art. 3).
ANNULLAMENTO TOTALE DEL GRUPPO
Qualsiasi annullamento di oltre il 20% del numero di partecipanti confermati è considerato un annullamento totale di un gruppo.
L’annullamento totale comporta spese che corrispondono all’importo dell’acconto.
L’acconto non è mai rimborsabile.
ANNULLAMENTO PARZIALE DEL GRUPPO
In caso di annullamento parziale, il rimborso delle somme versate avverrà con deduzione degli importi specificati di seguito in base alla data di annullamento rispetto alla data di inizio del programma.
– Più di 90 giorni prima della partenza: 40 € a persona (spese di gestione pratica non rimborsabili)
– Da 89 a 60 giorni prima della partenza: 25% del prezzo del viaggio a persona
– Da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% del prezzo del viaggio a persona
– Da 44 a 31 giorni prima della partenza: 75% del prezzo del viaggio a persona.
– Meno di 30 giorni prima della partenza: 100% del prezzo del viaggio a persona
Nessun rimborso può essere effettuato se il cliente non si presenta agli orari e nei luoghi indicati sul modulo di iscrizione, così come se non può presentare i documenti di polizia per il suo viaggio (passaporto, visti, carta d’identità).
IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE NOSTRA
L’insufficienza del numero di partecipanti può comportare l’annullamento di alcuni tipi di viaggi. Questa eventualità non potrà essere inferiore a 45 giorni per i tour di durata massima di 8 giorni. Per i tour di durata inferiore a 8 giorni, l’annullamento non potrà avvenire meno di 20 giorni prima della partenza.
TOUR ALL’ESTERO
La validità delle carte d’identità è limitata a 10 anni. I minori che viaggiano senza i genitori dovranno essere muniti, oltre alla carta d’identità, di un’autorizzazione parentale rilasciata dal Comune o dalla questura del loro domicilio. Il passaporto deve essere in corso di validità e, a seconda della destinazione, valido per 6 mesi dopo la data di rientro dal viaggio.
HOTEL
Le categorie di hotel nei diversi programmi si riferiscono alla classificazione ufficiale nei paesi interessati. Qualsiasi altro criterio sarebbe viziato da nullità in caso di contestazione legale. È utile aggiungere che in alcune città i servizi forniti dagli hotel non sempre corrispondono a quanto la loro categoria lascia sperare. Queste tappe sono tuttavia mantenute per interesse turistico o per necessità geografica.
Allo stesso modo, ci riserviamo il diritto di scegliere in alcune tappe hotel di categoria inferiore se la loro qualità ci sembra superiore nonostante la loro classificazione.
SUD EVASION
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tel. 04.90.60.15.00 – Fax: 04.90.60.76.21 – www.sud-evasion.com Email: contact@sud-evasion.com
Commerciante Indipendente – S.R.L. con capitale di 24.000 € – RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217
Codice APE 7911 Z – IVA: FR 85 950 409 193 00055 – Licenza: IM084110002
