La forza maggiore è caratterizzata da imprevedibilità, irresistibilità ed esteriorità dell’evento che ha impedito l’esecuzione del contratto (c. civ. art. 1148).
COS’È IL CASO DI FORZA MAGGIORE?
Quando un’agenzia di viaggi annulla un soggiorno, non è considerata responsabile se la forza maggiore è all’origine dell’annullamento.
In caso di annullamento di viaggi, soggiorni, biglietti, o, più gravemente, in caso di incidente di trasporto, una compagnia è esonerata dalla sua responsabilità, e quindi dal suo dovere di risarcire, se la nozione di forza maggiore entra in gioco.
A seguito delle chiusure degli aeroporti provocate dalla nube di cenere vulcanica, le agenzie di viaggio invocano la forza maggiore.
Essa le esonera dalla loro responsabilità in caso di inadempimento del contratto (articolo 23 della legge del 13 luglio 1992 relativa all’organizzazione e alla vendita di viaggi e soggiorni).
Gli operatori turistici non sono legalmente tenuti a fornire un risarcimento finanziario o a sostenere i costi di servizi per i viaggiatori bloccati. Tuttavia, un gesto commerciale potrebbe essere concesso da alcune aziende.
Il risarcimento deve essere versato dall’attore responsabile del danno. Poiché la responsabilità tra due parti può essere talvolta difficile da determinare, spetta a una commissione d’inchiesta pronunciarsi sul caso. Solo la colpa concreta e irrevocabile della vittima, o l’intervento di un fatto imprevedibile e insormontabile come forza maggiore, possono esonerare una società dalla sua responsabilità.
Il caso di forza maggiore
Già difficile da definire in precedenza, la nozione di forza maggiore lo è diventata ancora di più con l’apparizione di nuovi rischi come tsunami, tifoni, attentati terroristici… I tribunali si sono comunque impegnati a regolamentarne alcuni aspetti, nonostante il carattere giurisprudenziale.
Quali sono i casi di forza maggiore?
Nel caso di uno Tsunami, non c’è dubbio, l’evento presenta effettivamente i caratteri di esteriorità, imprevedibilità e irresistibilità, costitutivi della forza maggiore.
Scioperi o rivolte non sono sempre casi di forza maggiore. Per quanto riguarda gli scioperi, in particolare, tutto dipende dal fatto che fossero annunciati o meno, se si potessero prendere misure… Sono i tribunali a pronunciarsi caso per caso.
Al contrario, per quanto riguarda i guasti agli aerei, ad esempio, la forza maggiore non è generalmente riconosciuta, poiché i giudici ritengono che la compagnia sia incaricata di verificare il buon funzionamento del materiale.
Prevedibilità del rischio
Questa nozione è ancora interpretata dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio, un’agenzia di viaggi è stata ritenuta responsabile, nel giugno 2000, del danno morale invocato da clienti vittime dell’aggressione del loro autobus da parte di una banda armata, durante un tour d’avventura. La giustizia ha riconosciuto che l’operatore turistico avrebbe dovuto informarsi più approfonditamente sui rischi di terrorismo in quella regione.
Tuttavia, la prevedibilità di un rischio ha i suoi limiti, come dimostrano eventi climatici estremi come i cicloni, dove l’intensità e la traiettoria dell’evento non possono essere sempre previste in anticipo, nemmeno dai meteorologi.
Viaggio annullato: quali indennizzi? Conseguenza della qualificazione o meno di forza maggiore?
Se la causa dell’annullamento da parte del professionista non è considerata un evento di forza maggiore, l’acquirente deve ricevere il rimborso immediato e senza penali delle somme versate.
In caso di forza maggiore, l’agenzia non è considerata responsabile dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.
Non è tenuta al versamento di danni e interessi ai suoi clienti. Al massimo può proporre un rinvio della data, una nuova destinazione… In materia, spetta a ogni agenzia determinare caso per caso la sua reazione.
Per riprendere l’esempio dello Tsunami, non era possibile rimborsare tutti i biglietti, questa soluzione non sarebbe stata economicamente sostenibile. Il sindacato nazionale degli agenti di viaggio (SNAV) ha quindi emesso una raccomandazione che consisteva nell’adattare l’offerta di sostituzione all’urgenza.
Alle persone che dovevano partire nella settimana successiva allo Tsunami veniva proposto un rimborso, mentre quelle programmate per una partenza tra 10 giorni e un mese dopo l’evento venivano piuttosto indirizzate verso una nuova data o una nuova destinazione.
Alcuni clienti, scoraggiati, hanno deciso di annullare autonomamente. Le agenzie hanno quindi concesso loro una riduzione delle spese di annullamento…
